1. È revocato il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1994 al 1998, dall'
articolo 63 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.