Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 14
 Utilizzo del limite di impegno di cui
all'articolo 6, comma 3, della legge regionale
7 febbraio 1990, n. 3
1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 14, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, le somme corrispondenti alle economie di spesa determinatesi ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, in relazione alla quota del limite di impegno assegnato alle Province ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, non impegnata al 31 dicembre 1993, possono essere reimpiegate, per le medesime finalità, entro il 31 dicembre 1995.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 15, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.