Art. 12
Contributi alle Comunità montane per opere pubbliche
di preminente interesse sociale ed economico
Fondi statali
(programma 0.7.1.)
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'
articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'
articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al
Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.