Legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1994).
Art. 12
1. I fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono attribuiti, in attuazione del disposto di cui all'articolo 41, comma 5 del decreto legislativo n. 504/1992, alle Comunità montane a titolo di contributi in conto capitale da destinarsi specificamente alla realizzazione di opere pubbliche di preminente interesse sociale ed economico, nel rispetto degli obiettivi generali della programmazione economico-sociale e territoriale, definiti dal Piano regionale di sviluppo e dalle direttive per il coordinamento degli interventi a favore dei territori montani di cui al Titolo I, Capo III, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 995.500.000, suddivisa in ragione di lire 271.500.000 per l'anno 1994 e lire 362 milioni per ciascuno degli anni 1995 e 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 995.500.000 fa carico al capitolo 1013 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.