Art. 214
Investimenti migliorativi degli impianti
alienati dall'ERSA
2. L'assunzione, da parte delle cooperative agricole, dell'impegno ad effettuare gli investimenti di cui al comma 1 costituisce presupposto per la stipulazione del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Nel contratto di trasferimento di proprietà viene indicato il termine entro il quale le cooperative agricole effettuano gli investimenti di cui al comma 1.
4. Ai fini del comma 1 si applicano le limitazioni settoriali di cui al Regolamento ( CEE ) n. 866/90, i criteri di scelta per la selezione degli investimenti previsti dalla
decisione della Commissione 90/342/CEE del 7 giugno 1990 e la disciplina comunitaria degli aiuti nel settore dei prodotti lattiero-caseari.