Art. 19
Fondo per l'occupazione
(programma 2.5.3.)
1. Al fine di favorire il sostegno delle attività produttive e dei livelli occupazionali nella regione Friuli- Venezia Giulia l'Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la << Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia SpA >> un fondo speciale, da gestire con contabilità separata dalla predetta società.
4. Ai fini di cui al comma 2 l'Assessore all'industria è autorizzato a stipulare con la Friulia SpA una convenzione, su conforme delibera della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore alle finanze, per il conferimento del mandato e per la definizione delle modalità di funzionamento, di utilizzazione e di controllo sulla gestione del fondo stesso.
5. Con la convenzione di cui al comma 4 sono altresì definite le modalità per l'espletamento delle attività di attuazione e di controllo degli interventi nel settore industriale, che sono delegate nella sua veste di mandataria alla Friulia SpA, che le esercita attraverso i propri organi sociali.
6. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale dell'industria, la vigilanza sulla gestione del fondo stesso.
7. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 18 miliardi, suddivisa in ragione di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996.
8. L'onere di lire 18 miliardi fa carico al capitolo 7240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995
2 Comma 5 sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 35/1995