Art. 186
Iscrizione del personale regionale all'INPDAP
(programma 0.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a reiscrivere il proprio personale, a decorrere dall'1 gennaio 1994, all'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica (INPDAP) gestione autonoma ex Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali (INADEL), ai fini del trattamento di previdenza previsto dalla legislazione relativa al predetto Istituto.
2. Per la sistemazione dei rapporti contributivi relativi al personale in servizio all'1 gennaio 1994, la Regione provvede a versare all'INPDAP in sei rate annuali, a decorrere dall'anno 1994, le somme corrispondenti alle indennità premio di servizio maturate dal predetto personale nel periodo 1 settembre 1981 - 31 dicembre 1993, maggiorate degli interessi di differimento e di dilazione previsti dall'
articolo 13 del decreto legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella
legge 26 dicembre 1981, n. 357, e dall'
articolo 2, comma 12, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
3. In relazione all'iscrizione del personale regionale all'INPDAP con decorrenza 1 gennaio 1994, sono abrogati l'articolo 141, l'articolo 142, terzo comma, l'articolo 146, l'articolo 147 e l'articolo 148, ultimo comma, della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ferma restando la disciplina prevista dalle restanti norme contenute nella parte IV, titolo II, capo II, della legge medesima. Sono fatti salvi tutti gli atti adottati sulla base della normativa regionale in vigore sino al 31 dicembre 1993.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, L. R. 14/1994
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 11, comma 2, L. R. 14/1994
3 Comma 6 sostituito da art. 4, comma 1, L. R. 8/2005
4 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 19, L. R. 17/2008
5 Lettera b) del comma 5 sostituita da art. 14, comma 3, L. R. 12/2009
6 Comma 6 bis aggiunto da art. 12, comma 17, L. R. 23/2013 . La disposizione introdotta si applica a decorrere dall'affidamento del servizio di tesoreria della Regione successivo a quello in essere alla data di entrata in vigore della L.R. 23/2013, come stabilito dal comma 18 del citato art. 12 L.R. 23/2013.
7 Comma 4 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
8 Comma 5 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
9 Comma 5 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
10 Comma 6 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
11 Comma 6 bis abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
12 Comma 7 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
13 Comma 8 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
14 Comma 9 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
15 Comma 10 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
16 Comma 11 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
17 Comma 12 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
18 Comma 13 abrogato da art. 10, comma 39, L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1 gennaio 2017, come stabilito all'art. 10, c. 41 della medesima L.R. 14/2016.
19 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 42, L. R. 14/2016
20 Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 10, comma 43, L. R. 14/2016