Art. 138
Zone industriali
(programma 3.2.3.)
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.250 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008.
3. L'onere complessivo di lire 6.750 milioni, corrispondenti alle annualitā autorizzate per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1997 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Il limite di impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'
articolo 42 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per gli anni dal 1992 al 2001 deve intendersi autorizzato per gli anni dal 1992 al 2011, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci.