Art. 102
Impianti sportivi di interesse
regionale ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 è autorizzato nell'anno 1994 il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale n. 10/1988, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale n. 29/1990 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1994 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della
legge regionale n. 43/1980, come da ultimo sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale n. 23/1993.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1994-1996 e del bilancio per l'anno 1994.