Legge regionale 27 aprile 1994 , n. 4 - TESTO VIGENTE dal 27/04/1994

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 25 maggio 1993, n. 26.

Art. 1

Interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 1 dellalegge regionale 25 maggio 1993, n. 26

1. In via di interpretazione autentica, per funzioni relative alle opere di bonifica montana e di sistemazione idraulico-forestale previste dalle vigenti leggi, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, si intendono quelle precedentemente svolte dai Consorzi per gli uffici di economia e bonifica montana e dalla Sezione di bonifica montana del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna.

2. Rimangono di competenza degli Ispettorati ripartimentali delle foreste le manutenzioni ed i ripristini delle opere di bonifica e di sistemazione idraulico- forestale.

Art. 2

Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio1993, n. 26

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, sono soppresse le parole << prorogabile per una volta soltanto per un trimestre >>.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

<< 2. La gestione commissariale può essere prorogata per la durata di trimestri successivi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1994, anche con la nomina di un diverso commissario liquidatore. >>

Art. 3

Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio1993, n. 26

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

<< 4 bis. Dopo la prima proroga di cui all'articolo 2 la misura dell'indennità ai commissari liquidatori può essere ridotta nel limite del cinquanta per cento con i medesimi decreti del Presidente della Giunta regionale con i quali si provvede all'eventuale proroga dei commissari liquidatori, tenuto conto della riduzione del carico di lavoro >>.

Art. 4

Integrazione dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio1993, n. 26

(1)(2)

1. Al completamento delle opere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b, n. 2, della legge regionale n. 26/1993, provvede l'Amministrazione regionale per le opere di competenza regionale affidate in concessione agli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 26/1993 e le Comunità montane per le opere di competenza propria degli enti medesimi.

Note:

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3 bis, comma 1, L. R. 26/1993

Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.

Art. 5

Norma transitoria

1. Nella prima applicazione dell'articolo 2, gli effetti dell'atto di proroga della gestione commissariale decorrono dalla data di scadenza della precedente proroga trimestrale.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.