Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
CAPO I
 Finalità e obiettivi progettuali
Art. 3
 Obiettivi progettuali
1. Le iniziative progettuali di cui all'articolo 1 sono mirate ai seguenti obiettivi:
a) apprestamento e gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonché miglioramento della funzionalità di quelli esistenti;
b) costruzione e gestione di strutture e impianti per la produzione di energia idroelettrica e di altre forme di energia rinnovabile, in conformità alle disposizioni delle leggi 9 gennaio 1991, n. 9 e n. 10;
c) sviluppo e diffusione di servizi alle imprese industriali, destinati all' aumento della produttività, al trasferimento delle tecnologie, alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento di prodotti e allo sviluppo di sistemi di qualità;
d) valorizzazione delle risorse umane attraverso la realizzazione di progetti formativi per lo sviluppo di nuova imprenditorialità;
e) sviluppo dei processi di produzione, trasformazione e commercializzazione delle risorse forestali e marmifere;
f) valorizzazione, utilizzo e commercializzazione delle acque, con particolare riguardo al termalismo;
g) sviluppo delle attività di estrazione e lavorazione dei marmi, delle pietre ornamentali e di altri materiali pregiati di cui all' articolo 2 del Regio Decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modificazioni ed integrazioni;
h) sviluppo delle attività agricole, agroalimentari e della commercializzazione dei prodotti agricoli, con specifico riferimento alle attività di trasformazione dei prodotti tipici locali e biologici;
i) sviluppo dell' agriturismo alpino, mediante la sistemazione e l' ammodernamento delle strutture e delle infrastrutture delle malghe;
l) sistemazione e ammodernamento di rifugi e infrastrutture a servizio del turismo alpino, anche nel quadro di programmi comuni definiti d' intesa con le regioni contermini per lo sviluppo delle attività turistiche in alta montagna.

3. Nella realizzazione delle iniziative progettuali di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale promuove il coinvolgimento degli Enti locali e delle forze imprenditoriali dei territori interessati.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 76, L. R. 22/2007
Art. 4
 Rapporti con gli strumenti di intervento comunitario
1. La Regione promuove l' applicazione ai territori montani dei benefici previsti dalla normativa della Comunità europea e assume le iniziative atte ad assicurare il concorso finanziario della Comunità stessa per l' attuazione dei progetti specifici che si inquadrano nei programmi d' intervento comunitari.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2 Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi al comma 2 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 5
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle piccole e medie imprese industriali e artigiane:
a) aiuti agli investimenti produttivi;
b) aiuti allo sviluppo dell' imprenditorialità.

2. Gli aiuti di cui al comma 1, lettera a) possono essere concessi:
a) a favore delle imprese industriali, entro i limiti stabiliti dagli articoli 1 e 9 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, come modificati dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3;
b) a favore delle imprese artigiane, entro i limiti indicati dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dalla legge regionale 7 agosto 1989, n. 16.

Note:
1 Abrogata la parte concernente l'artigianato, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.