Art. 9
Interventi a favore dei poli turistici e dell' agriturismo
1. Al fine di promuovere la valorizzazione dei poli turistici invernali, attraverso la realizzazione di opere e infrastrutture a servizio delle piste da discesa e degli impianti sciistici, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Promotur SpA un contributo straordinario di lire 8.750 milioni.
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla
legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalitā indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996