Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 9
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, la concessione e l'erogazione dei contributi previsti dal comma 1, avviene sulla base di un programma di investimenti approvato dalla Giunta regionale e secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima.
2. Per le finalitā previste dall' articolo 18 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come modificato dall' articolo 64 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere a societā e associazioni che esercitano attivitā di interesse turistico contributi in conto capitale per un importo complessivo di lire 4.300 milioni.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 28 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come sostituito dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alle Comunitā montane finanziamenti straordinari per un importo complessivo di lire 1.000 milioni.
4. Alla ripartizione dei finanziamenti straordinari di cui al comma 3, si provvede, secondo le modalitā indicate dalle norme ivi richiamate, sulla base di apposite direttive assunte dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla programmazione, d' intesa con l' Assessore all' agricoltura e con l' Assessore al commercio e turismo.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 19/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 1, L. R. 16/1996
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 27, comma 2, L. R. 16/1996