Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 5 sexies 2
1. Il Direttore generale può delegare ai dirigenti il compimento di singoli atti di sua competenza.
2. In caso di inerzia o ritardo da parte dei dirigenti, il Direttore generale può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente competente deve adottare gli atti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive impartite che determini pregiudizio per l'interesse pubblico, il Direttore generale, previa contestazione, può avocare a sé gli atti. In caso di particolare motivata urgenza il Direttore generale può procedere all'adozione degli atti senza contestazione.
3. In caso di vacanza dell'ufficio o di impedimento o assenza del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal dirigente delegato dal Direttore generale o, in mancanza di delega, dal dirigente più anziano di età.
4. Il Direttore generale può essere revocato dalla Giunta regionale per gravi violazioni di legge o di regolamento, per persistenti inadempienze in relazione ad atti dovuti, per situazioni di grave disavanzo di gestione ovvero in caso di valutazione negativa della gestione complessiva della PromoTurismoFVG in relazione agli indirizzi fissati; può, altresì, essere revocato per ritardi ingiustificati nell'attuazione dei programmi e per attività che compromettano il buon funzionamento della PromoTurismoFVG.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera f), L. R. 4/2016
3 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 2, comma 64, L. R. 14/2016