Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 5 septies
2. Il Collegio dei revisori contabili delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.
4. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.
5. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l'obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive.
6. Il Collegio dei revisori contabili è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di turismo. Il decreto di nomina individua il Presidente del Collegio e determina, altresì, i compensi e i rimborsi spese dei componenti del Collegio ai sensi della normativa regionale vigente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 10, comma 1, L. R. 17/2011
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 50, L. R. 15/2014, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 13, comma 1, L. R. 8/2015
3 Articolo sostituito da art. 6, comma 1, L. R. 8/2015 , con effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito dall'art. 14 della medesima L.R. 8/2015.