Legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani.
Art. 14
 Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuitā del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle localitā e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Societā italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 27, primo comma, lettera a) della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, l' Amministrazione regionale č autorizzata a sostenere spese dirette per la predisposizione di studi e ricerche in settori attinenti allo sviluppo della montagna.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 č autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Per le finalitā di cui al comma 5 č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.