Art. 14
Altri interventi per iniziative a servizio della
popolazione residente nei territori montani svantaggiati
1. Al fine di assicurare la continuitā del servizio telefonico pubblico nelle aree montane svantaggiate, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere una parte degli oneri finanziari inerenti ai costi di mantenimento delle cabine telefoniche stradali ubicate nelle localitā e frazioni periferiche e disagiate, stipulando a tale scopo apposita convenzione con la Societā italiana per l' esercizio delle Telecomunicazioni (SIP).
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 300 milioni suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
4. Per le finalitā di cui al comma 3 č autorizzata la spesa di lire 150 milioni suddivisi in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1995.
6. Per le finalitā di cui al comma 5 č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l' anno 1993 e di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.