Legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 - TESTO VIGENTE dal 12/06/2010

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 20 bis aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2 Articolo 20 ter aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
3 Integrata la disciplina della legge da art. 88, comma 1, L. R. 1/1998
4 Integrata la disciplina della legge da art. 136, comma 1, L. R. 13/1998
5 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
6 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 14 da art. 4, comma 60, L. R. 4/2001
7 Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 62, L. R. 4/2001
8 Articolo 22 bis aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004
9 Articolo 22 ter aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004
10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 17, L. R. 12/2009
TITOLO II
 INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI E DELLE PERSONE
SOLE CON MINORI A CARICO
Art. 3
 
1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l' interesse che viene autorizzato dalla Banca d' Italia.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.
3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.
6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.
7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all' assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.
9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.
10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l' erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.
Note:
1 Comma 4 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
2 Comma 5 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 3/1995
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
TITOLO III
 TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA
Art. 9
 
1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo << Tutela della salute della donna, dell' infanzia e dell' età evolutiva >> alle indicazioni dell' articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.
2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.
Art. 10
 
1. L' integrazione prevista all' articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:
a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;
b) l' adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull' assistenza alla madre nel puerperio e sull' assistenza al bambino;
c) l' istituzione di corsi di preparazione psico- profilattica alla nascita;
d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell' esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzanti, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;
e) l' assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l' assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;
f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;
g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l' unitarietà dell' evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l' accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell' assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l' idoneo utilizzo delle << equipe >> del personale di assistenza;
h) l' effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrine-metaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.
2. Il programma di interventi di cui al comma 1 definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell' Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.
Art. 12
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
2 Comma 6 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
3 Comma 7 abrogato da art. 4, comma 13, L. R. 4/1999
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 3, comma 11, L. R. 2/2000
5 Articolo sostituito da art. 7, comma 14, L. R. 13/2000
6 Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 59, L. R. 1/2003
7 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
8 L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
9 Comma 1 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
10 Parole soppresse al comma 2 da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
11 Comma 3 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
12 Comma 4 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
13 Comma 5 abrogato da art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 31/1996
2 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 19, comma 2, L. R. 31/1996
3 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, L. R. 20/2005 . Si veda peraltro la disciplina transitoria di cui al comma 2 del medesimo articolo.
4 L'articolo rivive ad opera dell' art. 21, comma 13, L. R. 19/2006 , a seguito della modifica apportata all'art. 31, c. 1, lett. c), L.R. 20/2005.
5 Parole sostituite al comma 1 da art. 21, comma 17, L. R. 19/2006
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 22, comma 1, L. R. 19/2006
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 23, comma 2, L. R. 19/2006
8 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 23, comma 1, L. R. 19/2006
9 Articolo abrogato da art. 2, comma 18, L. R. 30/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore del Regolamento di cui all'articolo 40, comma 4 della L.R. 6/2006.
10 Comma 1 sostituito da art. 43, comma 1, L. R. 16/2008
11 Comma 1 bis aggiunto da art. 43, comma 2, L. R. 16/2008
12 Il Regolamento di cui all'art. 40, comma 4, L.R. 6/2006, è stato emanato con DPReg. 0271/Pres. dd. 1 ottobre 2009 (B.U.R. 14/10/2009, n. 41).
TITOLO IV
 DISPOSIZIONI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA MATERNITÀ
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 9/1999
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 2, L. R. 9/1999
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 12, comma 8, L. R. 25/1999
5 Articolo sostituito da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
6 Articolo sostituito da art. 4, comma 60, L. R. 4/2001
7 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 64, L. R. 4/2001
8 Vedi anche l'integrazione prevista dall'art. 6 comma 17 L.R. 23/2001.
9 Comma 4 sostituito da art. 13, comma 17, L. R. 13/2002
10 Parole sostituite al comma 11 da art. 3, comma 11, L. R. 23/2002
11 Integrata la disciplina del comma 11 da art. 3, comma 12, L. R. 23/2002
12 Articolo sostituito da art. 8, comma 6, L. R. 12/2003 , con effetto dall'1 gennaio 2004, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo.
13 Articolo interpretato da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
15 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 15, L. R. 14/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
16 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 7, L. R. 12/2003 nel testo modificato da art. 3, comma 16, L. R. 14/2003
17 Comma 5 sostituito da art. 3, comma 15, L. R. 14/2003 , a decorrere dall'1 gennaio 2004, ai sensi dell'art. 8, comma 7, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 3, comma 16 della L.R. 14/2003.
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 49, L. R. 1/2004
19 Derogata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 47, L. R. 1/2004 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003.
20 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 120, L. R. 1/2005
21 Comma 4 sostituito da art. 5, comma 51, L. R. 2/2006
22 Parole sostituite al comma 6 da art. 5, comma 52, L. R. 2/2006
23 Articolo abrogato da art. 26, comma 2, L. R. 11/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007. Le disposizioni di cui al presente articolo continuano ad applicarsi alle nascite ed alle adozioni avvenute fino al 31 dicembre 2006, come stabilito dall'art. 26, comma 3, L.R. 11/2006.
24 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 4, comma 116, L. R. 1/2007
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 34/1996 con effetto dall' 1 gennaio 1997.
2 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 7, L. R. 2/2000
TITOLO V
 PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 16/1996
2 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2 Comma 7 sostituito da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
3 Comma 7 bis aggiunto da art. 17, comma 2, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
4 Comma 7 abrogato da art. 6, comma 2, L. R. 6/2004
5 Comma 7 bis abrogato da art. 6, comma 3, L. R. 6/2004 , a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti relativi al tutore dei minori di cui all'art. 6, comma 1, L.R. 6/2004.
6 Con deliberazione dell'U.P. del Consiglio regionale 16 giugno 2005, n. 148, si è provveduto all'istituzione dell'"Ufficio di supporto all'attivita' del tutore dei minori" e a determinarne la dotazione organica. Pertanto il comma 7 bis del presente articolo e' abrogato a decorrere dal 6 luglio 2005.
7 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 20 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 17, comma 1, L. R. 16/1996
2 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
3 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera b), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 20, comma 3, L. R. 11/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, comma 1, L. R. 7/2010
3 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 12, comma 35, L. R. 9/2008
4 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera a), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 6/2004
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 50, comma 2, L. R. 7/2010
3 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
Art. 22 ter

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 1, L. R. 6/2004
2 Articolo abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.
TITOLO VI
 NORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA NELLE FAMIGLIE DI PERSONE
SVANTAGGIATE
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 20/1995
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 20/1995
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Parole soppresse al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 16/1996
5 Comma 6 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
6 Comma 11 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
7 Vedi la disciplina transitoria del comma 11, stabilita da art. 15, comma 3, L. R. 16/1996
8 Comma 12 sostituito da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
9 Comma 12 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
10 Comma 12 ter aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
11 Comma 12 quater aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 16/1996
12 Parole soppresse al comma 11 da art. 48, comma 1, L. R. 31/1996
13 Articolo abrogato da art. 33, comma 1, L. R. 10/1998 con effetto dall' 1 gennaio 1999, come previsto dal medesimo articolo.
TITOLO VII
 NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO
Art. 25
 
1. Nell' ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un' aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell' area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.
2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.
TITOLO VIII
 PIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
E DEI SERVIZI PUBBLICI
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 11/2006
TITOLO IX
 NORME FINANZIARIE
Art. 34
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 (2.1.253.3.08.07) con la denominazione << Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
6. Per le finalità previste dall' articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l' anno 1993.
7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l' anno 1993.
8. Per le finalità previste dall' articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1993.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione << Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli << standard >> qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l' anno 1993.
10. Per le finalità previste dall' articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 (2.1.161.2.08.34) con la denominazione << Anticipazioni e rimborsi nell' ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l' anno 1993.
12. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamento economico del Tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
15. Per le finalità previste dall' articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l' anno 1993.
17. Per le finalità previste dall' articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 (2.1.148.2.08.34) con la denominazione << Spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >>, e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.
19. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
20. Per l' introito delle somme derivanti dall' applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 (3.4.8.) con la denominazione << Entrate derivanti dalla compartecipazione dei singoli nelle spese per l' assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici >> e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.
21. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 (2.1.252.2.08.32) con la denominazione << Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l' anno 1993.
23. Per le finalità previste dall' articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 (2.1.148.2.08.32) con la denominazione << Spese dirette per l' attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1993.
Note:
1 Parole soppresse al comma 16 da art. 86, comma 4, L. R. 5/1994