Legge regionale 17 giugno 1993, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 02/02/2007

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 5 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 2/1999
2 Articolo 5 ter aggiunto da art. 6, comma 13, L. R. 13/2000
3 Articolo 5 quater aggiunto da art. 6, comma 23, L. R. 3/2002
Art. 3
 Assegnazione degli alloggi e canone di locazione
1. Gli alloggi facenti parte del complesso edilizio descritto all' articolo 2 restano assegnati ai soggetti risultanti inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente assegnati dalla Regione che ne facciano richiesta e che, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell' articolo 24 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana;
b) essere residenti in un comune della regione oppure prestare attività lavorativa nel territorio regionale con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del comune di Tarvisio;
c) non avere altra volta beneficiato dei contributi previsti dalla normativa regionale per l' acquisto della prima casa.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 38/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 38/1996
3 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 3, L. R. 38/1996
4 Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 4, L. R. 38/1996
5 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 2/1999
6 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 25, L. R. 3/2002
Art. 5 bis
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.
2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.
3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatari dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.
4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.
5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.
6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 2/1999
Art. 5 quater
1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Cave del Predil, al fine di intervenire tempestivamente per impedirne l'ulteriore aggravamento, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto secondo il piano di vendita predisposto dall'ATER Alto Friuli a decorrere dalla approvazione del piano.
2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 25 della legge regionale 24/1999, diversamente da quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 5 della presente legge, è ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione. La riduzione del 90 per cento è operante per i contratti o preliminari d'acquisto stipulati entro due anni dall'approvazione del piano di vendita. Il preliminare d'acquisto deve prevedere il versamento di una somma pari al 50 per cento del prezzo di cessione.
3. Gli alloggi sfitti possono essere ceduti alle condizioni previste al comma 2 ad assegnatari in locazione dell'ATER Alto Friuli che chiedono in cambio un alloggio ai soli fini dell'acquisto. Tali cambi sono disciplinati da regolamento adottato dall'ATER.
4. Gli alloggi rimasti invenduti possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta a seguito dell'emanazione di bando di vendita predisposto dall'ATER.
5. Il bando di vendita dell'ATER può attribuire priorità ai soggetti residenti in comune di Tarvisio. La priorità ha efficacia a parità d'offerta.
6. Diversamente da quanto stabilito dall'articolo 71 della legge regionale 75/1982 gli alloggi acquistati con i benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 6, comma 23, L. R. 3/2002
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 64, L. R. 1/2004
Art. 7
 Alloggi rimasti disponibili
2. Ai fini dell' assegnazione degli alloggi rimasti disponibili, l' Istituto Autonomo per le Case Popolari dell' Alto Friuli provvede all' adozione di un apposito Regolamento che tenga prioritariamente conto delle esigenze abitative dei residenti a Cave del Predil.
3. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, sono gestiti direttamente in regime di edilizia sovvenzionata e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, possono essere posti in vendita agli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità Economica Europea;
b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;
c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione sita nel comune di Tarvisio, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l' alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;
d) non avere altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;
e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell' IRPEF inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1996
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 38/1996
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 71, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Articolo abrogato da art. 10, comma 2, L. R. 38/1996
Art. 14
1. L' Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto all' articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, all' Istituto Autonomo per le Case Popolari di Gorizia gli alloggi realizzati ai sensi dell' articolo 1 della predetta legge.
Note:
1 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 192, comma 1, L. R. 5/1994
Art. 15
 Norme finanziarie
1. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1994.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall' anno 1994 - alla Rubrica n. 7 - programma 1.4.1. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 1420 (2.1.238.3.07.26) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Istituto Autonomo per le Case Popolari dell' Alto Friuli per l' esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria finalizzato all' adeguamento del complesso edilizio di Cave del Predil alle condizioni ambientali della zona - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 4.000 milioni per l' anno 1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni per l' anno 1994.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall' anno 1994 - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese d'investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 3415 (2.1.232.3.08.16) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il miglioramento del rifornimento idrico di Cave del Predil - finanziato con contrazione di mutuo >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1994.
5. All' onere complessivo di lire 4.500 milioni per l' anno 1994 derivante dall' applicazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Partita n. 55 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).