Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 64
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, commi 3 e 4, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell' entrata in vigore della legge regionale n. 30/1988, e ad esso gią legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.