1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 4, commi 3 e 4, della
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono ammesse a contributo, in presenza di ogni altro requisito e condizione prescritti, anche le spese risultanti da documentazione giustificativa intestata a familiari del richiedente deceduti, prima dell' entrata in vigore della
legge regionale n. 30/1988, e ad esso gią legati da rapporto di coniugio o di parentela in linea retta.