Art. 37
1. I benefici di cui al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere concessi anche in favore dei soggetti che, prima della data di entrata in vigore della presente legge, abbiano acquistato più alloggi inseriti in un unico edificio danneggiato dagli eventi sismici, ai sensi dell'
articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, così come sostituito dall'
articolo 43 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, a condizione che presentino un progetto di riparazione inteso a ricavare dall' edificio acquistato un solo alloggio per le necessità abitative proprie e del nucleo familiare e che sussista ogni altro requisito prescritto.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande, prima dell' entrata in vigore della presente legge, nei casi indicati al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi ivi previsti.