Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 107
1.
Per il completamento, l' arredamento e la realizzazione delle infrastrutture annesse all' immobile ripristinato con i finanziamenti recati dagli articoli 36 della
legge regionale 20 agosto 1984, n. 36
, e 72 della
legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3
, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1993, a valere sui fondi di cui all'
articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828
.