Legge regionale 08 giugno 1993, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Ulteriori norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di alcune leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 141
 
1. Per gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 12 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, sul quale viene iscritto lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
4. Sul precitato capitolo 8655 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 15, comma 3, e 80, comma 1, fanno carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
8. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' articolo 23 fanno carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
13. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell'articolo 78 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come modificato dall'articolo 53 della presente legge, fanno carico al capitolo 8704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 380 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993.
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 55, 57, 58 e 102 fanno carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 2.184.626.914, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8621, dopo la locuzione << ed a giudizi >>, viene aggiunta la locuzione << nonché spese dirette e rimborso ai Comuni delle spese connesse a recupero giudiziale delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributo >>.
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 80 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, come sostituito dall'articolo 59 della presente legge, fanno carico al capitolo 8706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, a fronte dello stanziamento di lire 500 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alla Ricostruzione n. 3483 dell'8 febbraio 1993. Conseguentemente, nella denominazione del precitato capitolo 8706, dopo la locuzione << ad uso scolastico >>, viene inserita la locuzione << e assistenziale >>.
21. L' onere previsto dall' articolo 107 fa carico al capitolo 8688 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, su cui viene iscritto lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 800 milioni per l' anno 1993.
23. Sul precitato capitolo 8688 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.