Art. 6
4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
2 Comma 2 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3 Comma 3 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999