Legge regionale 18 maggio 1993, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 27/07/2017

Norme integrative e modificative in materia venatoria.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 30, L. R. 3/2016 , che prevede che nella normativa di settore di cui al Capo III della medesima L.R. 3/2016, le locuzioni contenenti le parole "Provincia", "Province", "Amministrazione provinciale" e "Amministrazioni provinciali" e le relative coniugazioni verbali, sono sostituite con la parola "Regione" e con la relativa coniugazione verbale, a decorrere dall'1 giugno 2016.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 148, comma 1, L. R. 17/2010
2 Articolo abrogato da art. 103, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 4
 
2. Per l' utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l' invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 1 abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
3 Comma 2 bis abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 24/1996
3 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 1 ter aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
3 Comma 1 quater aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 24/1996
4 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 11
 
1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell' attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia.
2. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: << Qualora, in una riserva di caccia di diritto, almeno il 10% dei soci richieda di praticare la caccia di selezione con le modalità previste dalla presente legge e dal regolamento di esecuzione, l' assemblea dei soci deve destinare a tale attività una parte del territorio di dimensioni proporzionali al numero di soci richiedenti e comunque non inferiore al 25% del territorio della riserva di caccia. >>.
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l' utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ungulati.
Note:
1 Comma 2 bis aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 24/1996 con effetto dalla stagione venatoria 1997-1998.
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 8, L. R. 13/2000
3 Comma 2 bis sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 10/2003
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 24/1996
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 6, L. R. 24/1996
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 22, L. R. 30/1999
4 Articolo abrogato da art. 11, comma 10, L. R. 13/2000
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 24/1996
2 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 14
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 24/1996
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 23, L. R. 30/1999
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 24, L. R. 30/1999
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26 bis, L. R. 6/2008
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 16
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l' esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 40, comma 1, L. R. 24/1996
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 25, L. R. 30/1999
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 47, comma 1, L. R. 6/2008 . Si veda anche la disposizione transitoria di cui all'art. 47, comma 2, della medesima legge regionale.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 43, comma 1, L. R. 30/1999
Art. 19
 
1. Ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 9, L. R. 13/2000
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
3 Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, lettera b), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.