Art. 14
1. È fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o alla Regione, che autorizzeranno il prelevamento.
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione.
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l' autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da parte dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'
articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
2 Comma 2 sostituito da art. 32, comma 1, L. R. 24/1996
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 32, comma 2, L. R. 24/1996
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 43, comma 23, L. R. 30/1999
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 43, comma 24, L. R. 30/1999
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 26 bis, L. R. 6/2008
7 Parole sostituite al comma 1 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 1), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
8 Parole sostituite al comma 2 da art. 17, comma 1, lettera a), numero 2), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.