Art. 71
1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
5 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
6 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.