Legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Riforma e riordinamento di Enti regionali.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Derogata la disciplina della legge da art. 12, comma 1, L. R. 35/1995
2 Integrata la disciplina della legge da art. 66, comma 1, L. R. 18/1996
3 Integrata la disciplina della legge da art. 69, comma 1, L. R. 18/1996
4 Partizione di cui fa parte l'art. 1, abrogata da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
5 Capo II del Titolo I abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
TITOLO I
 Riassetto strutturale di Enti regionali
CAPO I
 Istituzione dell' Ente regionale per la promozione e lo
sviluppo dell' agricoltura (ERSA)
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 216, comma 1, L. R. 5/1994
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 32/1995
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 22, comma 1, L. R. 25/1996
4 Parole soppresse al comma 2 da art. 12, comma 13, L. R. 3/1998 , con effetto, ex comma 30 del medesimo articolo, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell' avviso dell' esito favorevole dell' esame da parte della Commissione europea delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 15 e da 26 a 29 dello stesso articolo.
5 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Le disposizioni di cui al comma 78 sono state notificate alla Commissione dell'Unione europea: i loro effetti restano sospesi fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito favorevole dell'esame della Commissione stessa, come previsto dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 3/2002.
2 Gli organi di cui al presente articolo sono sciolti come previsto dall'art. 8, comma 22, L.R. 3/2002 ed e' nominato un Commissario straordinario ai sensi dell'art. 8, comma 23, della medesima legge regionale.
3 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 8

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 9

( ABROGATO )

Note:
1 Derogata la disciplina del comma 1 da art. 17, comma 2, L. R. 36/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
2 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 10

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali
n. 21/1965 (Ente per lo sviluppo dell' artigianato - ESA),
n. 7/1966 (Azienda regionale delle foreste),
n. 19/1971 (Ente tutela pesca),
n. 46/1990 (Ente regionale per i problemi dei migranti)
Art. 17

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 2/2000
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato implicitamente da art. 78, comma 1, L. R. 42/1996
Art. 21

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 25

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 53, comma 1, lettera f), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 31

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 7, comma 10, L. R. 11/1999 con effetto dall' 1 gennaio 2000, come previsto dallo stesso articolo 7.
TITOLO II
 Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1 marzo 1988,
n. 7 (Ordinamento e organizzazione del Consiglio regionale,
dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali)
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 36
 
1.
Note:
1 Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 38

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 39

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 40

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 41

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 42

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 44
 
1. Gli articoli 227 bis, 227 ter e 227 quater della legge regionale n. 7/1988, come introdotti dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale n. 37/1990, sono abrogati a decorrere dall' 1 gennaio 1994.
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 74, comma 1, L. R. 18/1996
TITOLO III
 Soppressione del Consorzio regionale fra gli IACP
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 4, comma 1, L. R. 45/1993
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 53

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 54

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 56

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 22, comma 1, L. R. 24/1999
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 61

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 62

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 63

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 64

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 66

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 68

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 69

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
TITOLO IV
 Norme transitorie e finali
Art. 71
 
Note:
1 Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
2 Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
4 Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
5 Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
6 Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
2. I Centri zonali già istituiti presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura.
3. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell' attività dell' ente subentrante.

5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2 Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
TITOLO V
 Norme contabili e finanziarie
Art. 80

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 1, L. R. 8/2004