Legge regionale 29 marzo 1993, n. 10 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Attuazione di programmi comunitari.
CAPO II
 ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA COMUNITARIO RENAVAL
Art. 8
 Sistemazione siti degradati e infrastrutture
per lo sviluppo economico
1. Per la realizzazione dei progetti di sistemazione di siti industriali degradati e di infrastrutture per lo sviluppo economico, previsti dalle corrispondenti operazioni del Programma comunitario Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare agli enti attuatori un finanziamento nella misura dell' ottantotto per cento della spesa ammissibile.
2. Per la concessione ed erogazione dei contributi di cui al comma 1 si applicano le procedure stabilite dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n.46, fatta salva la possibilità di fissare agli enti beneficiari termini e obbligazioni specifiche, anche in deroga a quelli stabiliti dalla legge regionale n. 46/1986, per garantire l'osservanza dei tempi di realizzazione e degli adempimenti contabili e di verifica stabiliti dalla CEE.
3. All' attuazione amministrativa degli interventi previsti dai commi 1 e 2 provvedono, secondo le rispettive competenze:
a) la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti relativamente al progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste realizzato dall' Ente autonomo per il porto di Trieste;
b) la Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici relativamente al progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, realizzato dal Comune di Muggia;
c) la Direzione regionale dell' industria, relativamente al progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, realizzato dal Comune di San Dorligo della Valle.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.612 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 2.183 milioni per i progetti da realizzare nel settore portuale;
b) lire 1.567 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' edilizia;
c) lire 862 milioni per i progetti da realizzare nel settore dell' industria.

5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione IX - i capitoli:
1) 3797 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 993 milioni per l' anno 1993;
2) 3798 (2.1.236.3.09.20) con la denominazione << Contributo all' Ente autonomo del Porto di Trieste per la realizzazione del progetto di sistemazione di un sito degradato nell' area del porto di Trieste, in attuazione del programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.190 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 3413 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 713 milioni per l' anno 1993;
2) 3414 (2.1.232.3.10.28) con la denominazione << Contributo al Comune di Muggia per la realizzazione del progetto di recupero dell' area dell' ex cantiere Alto Adriatico di Muggia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 854 milioni per l' anno 1993;
c) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.3. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - i capitoli:
1) 7430 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 392 milioni per l' anno 1993;
2) 7431 (2.1.232.3.10.23) con la denominazione << Contributo al Comune di San Dorligo della Valle per la realizzazione del progetto di infrastrutturazione di un' area artigianale, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 470 milioni per l' anno 1993.

Art. 9
 Animazione economica
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione, con le modalità previste al comma 2, agli interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, previsti dalla corrispondente operazione del Programma Renaval.
2. All' attuazione dell' operazione di cui al comma 1 provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali:
a) la Direzione regionale dell' industria, mediante stipulazione di apposita convenzione con il Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie Spa;
b) la Direzione regionale del lavoro, della cooperazione e dell' artigianato, anche mediante stipulazione di apposite convenzioni con enti ed associazioni di categoria e società di servizi.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni per l' anno 1993, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno dei settori dell' industria e dell' artigianato.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7294 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7295 (2.1.220.3.10.28) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.2. - Sezione X - i capitoli:
1) 7976 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993;
2) 7977 (2.1.220.3.10.23) con la denominazione << Spese per la realizzazione di interventi di animazione economica a favore delle imprese artigianali delle province di Trieste e Gorizia, in attuazione del programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l'anno 1993.

Art. 10
 Contributi per consulenze
alle piccole e medie imprese
1. In attuazione del Programma Renaval, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e Gorizia, anche del settore artigianale, come definite all' articolo 14, contributi nella misura del cinquantacinque per cento delle spese sostenute per l' acquisizione dei servizi di consulenza previsti dalla corrispondente operazione del Programma stesso. Tali contributi possono, altresì, essere concessi ad organismi e società di consulenza per la realizzazione di iniziative di interesse comune a gruppi o categorie di piccole e medie imprese, che assumano una particolare valenza per il sistema produttivo locale.
2. All'attuazione dell'intervento provvedono, secondo le rispettive competenze settoriali, la Direzione regionale dell' industria e l' Ente per lo sviluppo dell' artigianato (ESA).
5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.674 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.300 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 374 milioni per progetti da realizzare nel settore dell' artigianato.

6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7296 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi alle piccole e medie imprese delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.300 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7978 ( 2.1.235.3.10.23 ) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per la concessione di contributi alle imprese artigianali delle province di Trieste e di Gorizia per l' acquisizione di servizi di consulenza, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 374 milioni per l' anno 1993.

Art. 11
 Servizi comuni
1. In attuazione dell'operazione << servizi comuni >> del Programma Renaval, ai fini dell' abbattimento degli oneri sostenuti dalle imprese insediate nel Business Innovation Center (BIC) Trieste Spa per l' uso dei servizi comuni offerti dal Centro stesso, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al BIC Trieste Spa contributi nella misura del cinquantacinque per cento della spesa relativa ai servizi erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993.
2. L'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata ad erogare contributi ad associazioni degli artigiani delle province di Trieste e di Gorizia o società di servizi costituite dalle predette associazioni con lo scopo esclusivo o prevalente di fornire servizi reali alle imprese associate, per l' abbattimento al cinquantacinque per cento dei costi dei servizi comuni erogati nel periodo dall' 1 giugno 1991 al 31 dicembre 1993 ad imprese artigiane delle suddette province, secondo quanto previsto dall' operazione predetta.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni per l' anno 1993, così suddivisa tra i settori di intervento:
a) lire 1.100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' industria;
b) lire 100 milioni per interventi da realizzare nel settore dell' artigianato.

4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, sono istituiti i seguenti capitoli:
a) alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7297 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione << Contributi al BIC Trieste Spa per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese ivi insediate, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.100 milioni per l' anno 1993;
b) alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 7979 (2.1.243.3.10.23) con la denominazione << Contributi ad associazioni di artigiani delle province di Trieste e di Gorizia per l' abbattimento dei costi dei servizi comuni erogati alle imprese artigiane, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 100 milioni per l' anno 1993.

Art. 13
 Aiuti alle imprese artigiane
per la costituzione di servizi comuni
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.783 milioni per l' anno 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993, alla Rubrica n. 25 - programma 3.3.1. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - sono istituiti i seguenti capitoli:
a) 7982 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 142 milioni per l'anno 1993;
b) 7983 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento speciale all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi CEE >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 595 milioni per l'anno 1993;
c) 7984 (2.1.235.3.10.23) con la denominazione << Finanziamento all' Ente per lo sviluppo dell' artigianato per l' erogazione di contributi in conto capitale ai consorzi di imprese artigiane delle province di Trieste e Gorizia per la costituzione di servizi comuni, in attuazione del Programma Renaval - Fondi statali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.046 milioni per l'anno 1993.

Art. 15
 Copertura finanziaria
1. All' onere complessivo in termini di competenza di lire 10.109 milioni per l' anno 1993, derivante dal Capo II, si provvede come segue:
a) per complessive lire 342 milioni, derivante dagli articoli 9, comma 4, lettere a), numero 1), e b), numero 1), nonché 13, comma 3, lettera a), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 81 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
b) per complessive lire 5.943 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 1), b), numero 1), e c), numero 1), dall' articolo 9, comma 4, lettera a), numero 2), e b), numero 2), dall' articolo 10, comma 5, dall' articolo 11, comma 3, dall' articolo 12, comma 3, lettera a), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera b), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 84 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);
c) per complessive lire 3.824 milioni, derivante dall' articolo 8, comma 5, lettere a), numero 2), b), numero 2), e c), numero 2), dall' articolo 12, comma 3, lettera b), nonché dall' articolo 13, comma 3, lettera c), mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Rubrica n. 28 - Partita n. 85 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

2. All' onere complessivo, in termini di cassa, di lire 10.109 milioni, derivante dal Capo II, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1993.