Legge regionale 12 marzo 1993, n. 9 - TESTO VIGENTE dal 15/06/1993

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, concernente le nomine di competenza regionale e disciplina del rinnovo degli organi amministrativi.
TITOLO III
 NORME FINALI
Art. 15
 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 7, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 75/1978, come sostituito dall' articolo 5, non si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla durata del mandato in corso.
2. Le disposizioni dell' articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall' articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull' inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.
3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.
Art. 16
 Coordinamento normativo
1. Ogni qualvolta la legge regionale n. 75/1978 menziona la Giunta per le nomine deve intendersi la Giunta per le nomine integrata ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della medesima legge.
Art. 17
 Decorrenza
1. La disposizione dell'articolo 3 della legge regionale n. 75/1978, come introdotta dall' articolo 3, comma 3, che prevede l'integrazione della Giunta delle nomine, si applica dall' 1 luglio 1993.