Art. 15
Disposizioni transitorie
2. Le disposizioni dell'
articolo 7 quinquies, comma 1, della legge regionale n. 75/1978, come introdotte dall' articolo 6, si applicano ai soggetti in carica all' entrata in vigore della presente legge, limitatamente alla comunicazione sull' inesistenza di cause ostative; il termine per la presentazione della dichiarazione decorre dalla data medesima.
3. Gli organi amministrativi scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere rinnovati entro quarantacinque giorni; nelle more del rinnovo si applicano le disposizioni dell' articolo 8, comma 2.
4. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che gli organi competenti abbiano provveduto al rinnovo si applicano gli articoli 9 e 10, commi 2 e 3, 11, 12 e 13.