Art. 1
Autorizzazione alla prosecuzione
dell' attività dei Consorzi di sviluppo
industriale con la partecipazione di enti
locali
1. È autorizzata la prosecuzione dell'attività di sviluppo industriale in corso nelle forme consortili fra enti locali fino all'entrata in vigore della legge regionale di riforma in materia di disciplina dei consorzi di sviluppo industriale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1998.
2. Rimane confermata, nei suindicati limiti temporali, la competenza degli enti partecipanti ai Consorzi e dell' Amministrazione regionale al finanziamento degli interventi.
3. Gli attuali organi dei Consorzi di cui al comma 1 sono prorogati fino alla data indicata al medesimo comma.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 54/1993
2 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 18/1994
3 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 4/1996
4 Comma 1 sostituito da art. 1, comma 1, L. R. 6/1997 con effetto, ex articolo 13 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
5 Comma 1 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 26/1997
Art. 3
Interventi per la realizzazione di un piano
di insediamenti produttivi (PIP)
1. Le attività previste dall' articolo 27, comma quinto e seguenti della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dirette alla realizzazione di un piano di insediamenti produttivi (PIP), possono essere svolte dai Comuni per il tramite di società per azioni a prevalente capitale pubblico locale. A tale scopo il Comune interessato stipula con la società apposita convenzione.
2. Nell' ipotesi di cui al comma 1 la convenzione può prevedere che la società provveda direttamente alla cessione in proprietà delle aree infrastrutturate ed all' introito dei relativi corrispettivi.
3. Con l' atto di cessione di cui al comma 2 possono imporsi all' acquirente gli oneri ed obblighi previsti dall' articolo 27, ultimo comma, della
legge n. 865/1971, in base alle eventuali indicazioni dell' Amministrazione comunale.