Art. 25
Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni, nella
legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'
articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché dal disposto dell' articolo 6, comma 1, del disegno di
legge n. 1684/1992, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli- Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all'
articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 360.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 360.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 26
Servizio di telesoccorso-telecontrollo
(programma 2.2.1.)
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 27
<< Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 28
Finanziamenti straordinari per la gestione
di servizi socio-assistenziali
(programma 2.2.4.)
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
3. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.