Legge regionale 01 febbraio 1993, n. 1 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1993).
TITOLO XII
 ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI E
PROCEDURALI
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
Art. 108
 Interventi di solidarietà internazionale
(programma 1.2.2.)
2. In via di interpretazione autentica, le pubbliche sottoscrizioni per l' incremento del Fondo di cui all' articolo 52, comma 2, della legge regionale n. 30/1992, possono essere costituite da assegnazioni di enti locali, di altri enti pubblici, di associazioni e di privati.
3. Gli interventi indiretti previsti dal quarto comma, dell' articolo 9, della legge regionale n. 64/1986, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale n. 24/1992, sono costituiti dagli interventi realizzati dalle istituzioni ed organizzazioni operanti per finalità umanitarie, di cui all' articolo 1, quarto comma, del decreto legge 24 luglio 1992, n. 350, convertito in legge 24 settembre 1992, n. 390.
4. Per la dotazione iniziale del Fondo di cui all' articolo 52 della legge regionale n. 30/1992, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo per la protezione civile la somma di lire 50 milioni.
5. L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a disporre ulteriori assegnazioni al Fondo medesimo.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1993.
7. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 4120 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
8. Le somme derivanti dalle pubbliche sottoscrizioni, di cui al comma 2, da conferire al Fondo per la protezione civile, sono introitate sul capitolo 874 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
CAPO II
 NORME FINANZIARIE, CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 112

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2 Articolo abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
Art. 113

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 56, comma 1, lettera uu), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
Art. 114

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 31, comma 1, lettera e), L. R. 15/2010
Art. 115
1. All' articolo 26, comma 1, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, le parole << traffici internazionali >> sono sostituite dalle parole << traffici di interesse regionale, con particolare riguardo a quelli internazionali >>.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dal comma 1, fanno carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993.
Art. 116

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera l), L. R. 34/2017
Art. 119
 Finanziamenti e contributi
a favore di consorzi tra Enti locali
1. L' Amministrazione regionale, nelle more del riordino dei consorzi e delle forme associative tra Enti locali, di cui all' articolo 60, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993, è autorizzata a continuare a concedere ed erogare ai medesimi i finanziamenti ed i contributi previsti dalla legislazione regionale di settore.
Art. 123

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera i), L. R. 27/2017
Art. 124

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 2, comma 32, L. R. 24/2009
Art. 127

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 20/1997
Art. 130

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
2 Articolo abrogato da art. 254, comma 1, lettera a), L. R. 26/2012
Art. 133

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010