Art. 49
Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalitā previste dall'
articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall'
articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall'
articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30 - dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall'
articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, č autorizzato, nell' anno 1995, il limite di impegno di lire 5.000 milioni.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004.
3. L' onere di lire 5.000 milioni, corrispondente alla annualitā autorizzata per l' anno 1995, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1996 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.