Art. 122
3. Il termine di cui all' articolo 2, terzo comma, della
legge regionale 4 aprile 1986, n. 12, č anticipato al mese di marzo di ogni anno anche con riguardo alle sovvenzioni erogate nel 1992.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 38, comma 1, lettera g), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.