Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 01/06/2007

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, concernente la disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico e ambientale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Legge abrogata da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 1
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 2
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 3
1.
L' articolo 3 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso o di protezione civile promosse dagli enti pubblici competenti;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione di patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere;
d) i mezzi degli ospiti pernottanti degli esercizi alberghieri o agrituristici la cui attività sia legittimamente autorizzata.

2. Possono essere ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27 e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e delle riserve di caccia ivi comprese le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
f) i mezzi impiegati in manifestazioni ivi comprese quelle a carattere sportivo perseguenti anche il fine della conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale o comunque con esso compatibili, organizzate da enti pubblici o da associazioni considerate nel titolo II del Codice Civile;
g) i mezzi impiegati in manifestazioni anche a carattere sportivo si svolgono all' interno dei territori di cui all' articolo 1 soggetti a servitù militari ed utilizzati permanentemente da mezzi per esercitazioni militari;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del rispettivo direttore responsabile;
i) i mezzi impiegati nell' esercizio di una professione o di una attività di lavoro subordinato occasionali e non ricorrenti che debbano essere svolte lungo i percorsi di cui ai precedenti articoli 1 e 2 quando essi siano compatibili con i vincoli e la salvaguardia specifici cui i territori, i parchi, gli ambiti di tutela e le strade risultino assoggettati.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulla aree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.
5. Ai fini del presente articolo si intendono per:
a) << Funzioni pubbliche >> quelle legislative, giurisdizionali e amministrative previste e rientranti fra i compiti istituzionali degli enti pubblici e dei loro consorzi o dei pubblici ufficiali, ad essi attribuiti dalle leggi, dai regolamenti o dagli statuti;
b) << servizi pubblici >> quelle attività economiche comportanti la messa a disposizione dei cittadini di prestazioni e servizi conducibili da enti pubblici in regime di monopolio mediante aziende speciali, concessione ai privati o in via diretta.

6. Quanti fruiscono delle esenzioni o delle autorizzazioni o, comunque, abbiano titolo ad esse sono solidamente obbligati al ripristino dei luoghi eventualmente manomessi, alterati o deteriorati in tutto o in parte nell' esercizio o a causa delle esenzioni o autorizzazioni medesime.
7. L' inottemperanza alla diffida al ripristino di cui al comma 6 comporta l' esecuzione d' ufficio dello stesso, salvo recupero delle spese corrispondenti a carico degli inottemperanti nelle forme e nei modi previsti dal RD 14 aprile 1910, n. 639.
8. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2, lettera f), qualora si riferiscano ad attività od utilizzazioni che facciano ritenere probabili il verificarsi di manomissioni, alterazioni o deterioramenti dei luoghi interessati, è subordinato alla costituzione di idonea e congrua cauzione presso la tesoreria regionale o equivalente fidejussione a garanzia della puntuale e corretta esecuzione dei lavori di ripristino. La determinazione dell' importo è effettuata dall' organo competente al rilascio dell' autorizzazione medesima. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.
Art. 4
2. Le disposizioni di cui ai commi 3 bis e 3 ter dell' articolo 5 della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15, come aggiunte dal precedente comma 1, hanno effetto successivamente all' approvazione del regolamento ivi previsto, da emanarsi entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.