Art. 6
Prescrizioni e misure a tutela dell' ambiente
1. Le Amministrazioni di cui all' articolo 2 possono, in qualunque momento, con provvedimento motivato, dettare prescrizioni concernenti le modalità di esercizio delle attività disciplinate dalla presente legge o adottare misure cautelari necessarie per assicurare la tutela dell' ambiente o vietare per le medesime finalità l' esercizio delle attività medesime.