Art. 4
Obbligo della realizzazione esplicativa
1. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto, trattamento o riutilizzo di MPS disciplinate dalla presente legge devono inviare all' Amministrazione provinciale territorialmente competente, o alla Regione se trattasi di MPS classificate tossiche e nocive e per conoscenza all' Amministrazione provinciale competente quale organi di controllo, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell' attività, una relazione esplicativa sull' attività da svolgere, con riferimento alle MPS da movimentare e con i dati sulle quantità e tipologie delle stesse. La relazione formulata dal riutilizzatore deve anche contenere indicazioni tecniche circa la specifica riutilizzazione delle MPS.
2. È fatta salva la facoltà dell' Amministrazione competente di richiedere eventuali specificazioni od integrazioni della relazione esplicativa.
3. La relazione, di cui al comma 1, deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in esse contenute.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che svolgono le attività di cui al comma 1 alla data di entrata in vigore della presente legge; in tale caso la relazione deve pervenire all' Amministrazione competente entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.