2. Restano sottoposte esclusivamente al regime autorizzatorio previsto dalla normativa vigente in materia di smaltimento dei rifiuti le seguenti operazioni:
a) il trattamento dei residui destinati ad essere utilizzati quali MPS, ad esclusione di quello:
1) che comporta il solo adeguamento volumetrico;
2) che avviene nello stesso stabilimento di produzione o di riutilizzo;
b) il trasporto delle MPS classificate tossiche e nocive;
c) lo stoccaggio intermedio delle MPS effettuato in conto terzi in attesa del trattamento o riutilizzo e quello effettuato in conto proprio delle MPS classificate tossiche e nocive.