2. All'
articolo 14 della legge regionale n. 25 del 1992, alla fine del comma 2 le parole << cinque unità >> sono sostituite dalle parole << tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della
legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità >>.