Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 37 - TESTO VIGENTE dal 28/12/2007

Secondo provvedimento di variazioni tecniche al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992 ed altre norme finanziarie e procedurali.
Art. 7
 Interventi per la protezione delle foreste
dall' inquinamento
(Programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall' inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento CEE n. 3528 del 17 novembre 1986, ai fini dell' attuazione del programma regionale per il miglioramento delle tecniche di monitoraggio delle foreste, denominato PACID - FVG, approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 1991, n. 6343 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione CEE del 28 luglio 1992, da realizzarsi secondo le procedure e le modalità di cui alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 186 milioni per l' anno 1992.
Art. 8
 Anticipazioni delle aziende di trasporto pubblico locale
(Programma 0.1.4.)
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 è concessa dalla direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base delle domande presentate dalle aziende interessate, corredate della documentazione dimostrativa del fabbisogno di cassa.
3. La concessione delle garanzie alle singole aziende di trasporto è disposta con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alle finanze, di concerto con l' Assessore regionale alla viabilità ed ai trasporti.
4. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie di cui al comma 1 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1 miliardo per l' anno 1992, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 8860 del medesimo stato di previsione.
Art. 10
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<< b) lire 1.500 milioni per interventi di sviluppo, ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali; >>.

2. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, la spesa complessiva di lire 5.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' esercizio 1992 e di lire 2.500 milioni per l' esercizio 1993, come rideterminato dal medesimo articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, è ridotta, di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per quanto previsto dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' articolo 16, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993. Il corrispondente onere fa carico al capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 923 dello stato di previsione precitato, in relazione al disposto di cui al comma 2.
Art. 14
1. All' articolo 22, comma 1, della legge regionale 21 maggio 1992, n. 17, la locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo >> è sostituita dalla locuzione << per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo >>.
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 17
1. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 42, comma 1, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, per le finalità ivi indicate, possono essere destinati anche alla realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.
Art. 18

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 7/2002 a decorrere dall'1 gennaio 2003.