<< Art. 43
(Compensi)
1. Ai componenti le Commissioni sanitarie considerate dal presente Titolo, ad eccezione di quella di cui all' articolo 29, competono i compensi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia.
2. Ai componenti delle Commissioni mediche operanti presso le Unità sanitarie locali per gli accertamenti sanitari relativi alle domande finalizzate all' ottenimento della pensione, l' assegno o le indennità di invalidità civile di cui alla
legge 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni, alla
legge 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni, alla
legge 30 marzo 1971, n. 118 e successive modificazioni e alla
legge 11 febbraio 1980, n. 18 così come modificata dalla
legge 21 novembre 1988, n. 508 è attribuito, oltre al trattamento di cui al comma 1, un compenso per soggetto visitato pari a lire 10.000.
3. In caso di visita domiciliare, il compenso per ogni soggetto è determinato in misura uguale a quella stabilita di volta in volta dall' accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale, ai sensi dell'
articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativamente alle visite domiciliari nei confronti di soggetti non deambulanti. >>.