Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
CAPO I
 Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/1994
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 7, L. R. 49/1996
3 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 12/1994
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 7
 Controllo sostitutivo
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996
3 Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996