Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 9
1.L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2.Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3.Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 49/1996
5 Articolo sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 8/2001