Legge regionale 21 luglio 1992, n. 21 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Norme per il controllo e la vigilanza sulle Unità sanitarie locali in attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412 e altre disposizioni in materia sanitaria e concernenti lo stato giuridico del personale regionale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 1, L. R. 12/1994
2 Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
3 Capo V abrogato da art. 54, comma 1, lettera bb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO I
 Controllo sugli atti delle Unità sanitarie locali
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 12/1994
2 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 48, comma 7, L. R. 49/1996
3 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo sostituito da art. 33, comma 2, L. R. 12/1994
2 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 5

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 7
 Controllo sostitutivo
3. Qualora la complessità dell' atto e del relativo procedimento lo giustifichi, il Presidente della Giunta regionale può nominare un sub - Commissario che collabori con il Commissario.
6. Limitatamente all' attività assistenziale esercitata dagli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la Regione segnala al Ministero della sanità la presenza di omissioni o ritardi nell' adozione di atti obbligatori o comunque di grave irregolarità che contrastano con disposizioni di legge, con atti di indirizzo e di coordinamento, con prescrizioni del Piano sanitario regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 52, comma 2, L. R. 49/1996
3 Comma 4 abrogato da art. 52, comma 3, L. R. 49/1996
4 Parole sostituite al comma 5 da art. 52, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO II
 Vigilanza sull' attività complessiva
delle Unità sanitarie locali
Art. 9
1.L'Assessore regionale alla sanità e alle politiche sociali, con proprio provvedimento, affida l'incarico per lo svolgimento dell'attività ispettiva a esperti, anche esterni all'Amministrazione regionale, che abbiano acquisito una comprovata esperienza in una delle seguenti materie:
a) programmazione e organizzazione dei servizi sanitari;
b) osservazione epidemiologica, prevenzione e sanità pubblica, controllo sulla qualità;
c) gestione del personale;
d) gestione economico-finanziaria;
e) acquisizione di beni e servizi;
f) politiche di investimento e lavori pubblici.

2.Gli ispettori hanno libero accesso, anche individualmente, a tutti gli atti e ai documenti amministrativi e contabili, anche interni, nonché a tutte le strutture sanitarie delle Aziende sanitarie regionali, restando comunque vincolati al segreto d'ufficio.
3.Qualora gli ispettori non siano dipendenti dell'Amministrazione regionale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno, in misura non superiore a quella prevista dalle disposizioni vigenti per i dipendenti regionali, nonché a un'indennità oraria stabilita con il provvedimento di affidamento dell'incarico. Gli oneri derivanti dall'attività ispettiva svolta da esperti esterni all'Amministrazione regionale sono posti a carico delle risorse regionali destinate al funzionamento del Servizio sanitario regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
2 Parole sostituite al comma 4 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
3 Parole sostituite al comma 5 da art. 54, comma 1, L. R. 49/1996
4 Comma 6 bis aggiunto da art. 54, comma 2, L. R. 49/1996
5 Articolo sostituito da art. 10, comma 6, L. R. 8/2001
Art. 11

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO III
 Disposizioni concernenti gli organi
delle Unità sanitarie locali
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 14

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 15

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 64, comma 1, L. R. 49/1996
CAPO IV
 Commissioni mediche sanitarie
e commissioni selezionatrici delle scuole e dei corsi
di formazione professionale
Art. 17
CAPO V
 Disposizioni concernenti lo stato giuridico
del personale regionale ed organi collegiali
dell' Amministrazione regionale
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 3, comma 2, L. R. 32/1997 con effetto, come previsto dal comma 4 del medesimo articolo, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera bb), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.