Art. 12
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.1. - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 3304 (2.1.241.4.10.12) con la denominazione << Contributi annui costanti sui mutui contratti da proprietari di immobili ad uso residenziale dei borghi carsici siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Sul predetto capitolo 3304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.