Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO
SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE
REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 3
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle leggi regionali 14 marzo 1988, n. 11. 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59, e 7 marzo 1989, n. 10, secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 4/1991.

2. In relazione all' emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell' anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/1991, ricomprende dal 1992 anche gli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 in materia di promozione della conoscenza della cultura << Rom >>;
b) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 4/1991, per lo svolgimento di funzioni trasferite in materia di scuole non statali, si intende disposta ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle destinazioni di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/1991.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
Art. 5
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, indicate dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988 le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento della somma di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 e come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.