Art. 92
Promotur SpA
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'
articolo 40, comma 1 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, nonché per l' acquisto e l' ammodernamento di strutture ricettive e/o di pubblico ristoro situate o da situarsi nelle aree interessate da impianti sciistici, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1566 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.