Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 05/02/1992 al 08/09/1992

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 83
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1993.
2. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, č autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualitā relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.