Art. 55
Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215, dell'
articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dell' articolo 1, lettere a) e b) della
legge regionale 26 agosto 1983, n. 72, l' Amministrazione regionale, divenuta assegnataria di un riordino fondiario nel Registro catastale finale, è autorizzata ad assumere gli oneri dei relativi conguagli, con riferimento al valore medio della stima ante riordino.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.