Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 34
 Istituzioni ed attivitā di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, č autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, č autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalitā previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, č autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Per le finalitā di cui al comma 10 č autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 č inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Comma 10 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2 Comma 11 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3 Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
4 Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
5 Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012