Legge regionale 05 febbraio 1992, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2018
Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).
Art. 10
Bonifica di aree industriali (programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.