Legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2 Il comunicato relativo all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee e' stato pubblicato sul B.U.R. n. 18 del 5 maggio 1993.
3 Integrata la disciplina della legge da art. 7, comma 33, L. R. 4/2001
4 Modificata la rubrica della partizione di cui fa parte l'art. 24 da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003
5 Vedi la disciplina transitoria della legge, stabilita da art. 5, comma 3, L. R. 18/2003
6 Sostituita la rubrica del Capo VIII da art. 59, comma 1, L. R. 3/2021
7 Articolo 26 bis aggiunto da art. 59, comma 5, L. R. 3/2021
CAPO I
 Finalità e norme programmatiche
Art. 2
 Programma regionale di politica industriale
2. Il Programma regionale di politica industriale ha durata triennale e costituisce specificazione, articolazione ed aggiornamento su base annuale del Piano regionale di sviluppo per quanto attiene al settore industriale.
3. In particolare il Programma regionale di politica industriale:
a) definisce il quadro economico finanziario basato sull' analisi della situazione economico - produttiva della regione e sulla stima delle risorse disponibili nel triennio a favore del settore industriale con specifica considerazione delle risorse proprie della regione e di quelle derivabili da leggi dello Stato, comprese le risorse degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale;
b) stabilisce il quadro di riferimento delle politiche d' intervento predisposte dall' Amministrazione regionale a favore del settore industriale in relazione anche a strumenti complementari quali la politica attiva del lavoro e la formazione professionale al fine di favorire la convergenza delle rispettive azioni;
c) determina gli obiettivi e le azioni necessarie al perseguimento degli stessi, comprese le priorità considerate strategiche nel periodo di validità del Programma, secondo quanto previsto dall' articolo 1;
5. Ogni tre anni si procede alla rielaborazione generale del Programma regionale di politica industriale, avuto riguardo alle mutazioni intervenute nel contesto regionale, nazionale ed internazionale, alla luce degli obiettivi della programmazione regionale e tenuto conto degli effetti prodotti dagli interventi precedentemente attuati.
6. Ogni anno, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un rapporto sullo stato di attuazione del Programma regionale di politica industriale sulla base di una relazione annuale predisposta dalla Direzione regionale dell' industria in ordine alla rispondenza allo stesso delle iniziative e delle azioni proprie dell' Amministrazione regionale nonché degli organismi, istituti o società che comunque concorrono alla realizzazione della politica industriale regionale.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
Art. 7

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 26/1995
CAPO II
Art. 8
1. Le lettere a) e b) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, come modificata dall' articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, sono sostituite dalle seguenti:
<< a) mediante partecipazioni, con obbligo di smobilizzo entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, che svolgano, nel territorio regionale, attività in armonia con le priorità enunciate nei programmi economici regionali. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche imprese che operano al di fuori del territorio regionale nei seguenti casi:
1) qualora si tratti di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese e l' intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di specifico interesse per il contesto economico regionale;
2) qualora si tratti di società miste operanti all' estero, nella quali siano interessate imprese avente stabile e prevalente organizzazione nel territorio regionale, con una partecipazione non inferiore al cinquanta per cento, tenuto conto anche di quella della società finanziaria di cui alla presente legge;
b) mediante assistenza finanziaria alle società predette, nonché anche tramite la Finanziaria regionale della cooperazione Finreco scrl, alle società cooperative a responsabilità limitata iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative di cui all' articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, classificate ai fini della codifica ISTAT fra le imprese manifatturiere, per rami di attività dal numero 2 al numero 5 compresi e in relazione all' avvio, da parte delle stesse, di un programma di incremento del netto patrimoniale; >>.

Art. 9
1. Le lettere c), e) ed f) del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, sono sostituite dalle seguenti:
<< c) che le partecipazioni della costituenda società finanziaria, previste alla lettera a) del primo comma dell' articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte e che nel contempo non vi sia partecipazione allo stesso capitale da parte di altre società con partecipazione azionaria della stessa Finanziaria regione Friulia SpA. Tale limite può essere elevato sino al quarantanove per cento quando si tratti di società cui partecipino, in misura non inferiore al venti per cento del capitale sociale, anche enti pubblici od enti privati, dai primi controllati. Le partecipazioni possono superare i predetti limiti qualora le stesse riguardino società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguono finalità analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell' articolo 1;
e) che sia assicurata normalmente alla costituenda Società finanziaria, nelle società di cui essa viene a far parte, una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, proporzionale alla misura della partecipazione. Tale prescrizione non si applica alle partecipazioni nelle società miste di cui all' articolo 1;
f) che le partecipazioni, di cui alla lettera c), siano preferibilmente indirizzate, nell' ambito degli obiettivi generale del Piano regionale di sviluppo, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7, così come specificati dal Programma regionale di politica industriale di cui alla legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, verso imprese industriali o di servizio alla produzione, ivi comprese le attività di formazione di quadri dirigenti, la cui operatività assuma rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia; >>.

Art. 10
 Partecipazione della Finanziaria regionale
alle società cooperative
1. La Finanziaria regionale Friulia SpA è autorizzata a partecipare, nei limiti di cui all' articolo 14, comma 3, della legge 27 febbraio 1985, n. 49 e con le modalità previste dalla stessa legge, alle società cooperative, aventi le caratteristiche di cui all' articolo medesimo, iscritte nella categoria << produzione e lavoro >> del Registro regionale delle cooperative.
Art. 11
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, è così modificato dopo le parole << fondo di dotazione >>:
<< Tale fondo viene utilizzato su direttiva della Giunta regionale a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando in particolare:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi alle necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures con imprese appartenenti ai Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempreché l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione o del sistema industriale regionale;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE;
e) interventi a favore di società svolgenti attività finanziaria o di servizio alle imprese che assuma rilevanza di sistema nell' economia del Friuli - Venezia Giulia;
f) assistenza finanziaria, a favore delle società cooperative a responsabilità limitata ai sensi dell' articolo 1, primo comma, lettera b) della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni.Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente per le imprese esistenti la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tale fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, primo comma, lettera c), della legge medesima, come sostituita dal comma 1 dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2. >>

CAPO III
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 26/1995
CAPO V
 Consorzi provinciali di garanzia fidi per le piccole e medie
imprese industriali e di servizio alla produzione e loro
coordinamento regionale per l' operatività a medio termine
Art. 15
 Comitato di coordinamento
per le operazioni a medio termine
2. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio di qualifica non inferiore a consigliere.
4. In relazione ai futuri conferimenti dell' Amministrazione regionale a favore dei consorzi predetti, il relativo << fondo rischi >> per le operazioni a medio termine, deve essere alimentato anche dagli stessi soci in misura non inferiore al dieci per cento dei conferimenti stessi.
Art. 16
 Ampliamento dell' operatività della Finfidi SpA
1. Il fondo rischi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, come modificato dall' articolo 14, comma 3, della legge regionale 18 novembre 1987, n. 38, può essere utilizzato dalla Finfidi SpA anche per la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative economiche sia nuove che esistenti, localizzate nelle province di Trieste e Gorizia, nel settore industriale, nel settore dei servizi collegati all' industria, nonché nel settore turistico - alberghiero.
2. Il fondo di cui all' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, come modificato dall' articolo 11 della presente legge, può essere utilizzato anche per la sottoscrizione di aumenti di capitale della Società di cui al comma 1 al fine di consentire la concessione di garanzie su finanziamenti a medio termine e relativi prefinanziamenti per investimenti riferiti ad iniziative localizzate nell' intero territorio regionale.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 12, comma 1, L. R. 8/1993
CAPO VI
 Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie.
Ulteriori incentivi alle imprese industriali
per l' utilizzo dei servizi reali
Art. 17
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie imprese industriali
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l' attività del Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie di cui al Capo V, articolo 7, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) promuovere la diffusione delle informazioni relative alle normative ed ai programmi comunitari di interesse delle piccole e medie imprese industriali, orientandole all' utilizzo degli strumenti comunitari, anche attraverso apposite convenzioni con gli enti camerali della regione per l' utilizzo dei << servizi Eurosportello >> nonché con gli altri soggetti pubblici e privati gestori di informazione comunitaria;
b) favorire l' attuazione delle iniziative comunitarie in materia di collaborazione tra imprese nonché la partecipazione delle stesse ai programmi della Comunità europea;
c) promuovere l' adozione di tecniche innovative in materia di qualità;
d) promuovere e organizzare l' applicazione delle normative in materia di certificazione dei processi e dei prodotti;
e) promuovere l' attività di ricerca nel settore dell' informatica tecnica e gestionale;
f) promuovere il trasferimento di nuove tecnologie, sviluppando ogni opportuna collaborazione con il Consorzio per l' Area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste, con il Centro di innovazione industriale - BIC Trieste SpA e con il Centro regionale per l' innovazione tecnologica - CERIT SpA di Pordenone.
f bis) promuovere iniziative, individuate con deliberazione della Giunta regionale, tese all'approfondimento e allo studio delle problematiche connesse alle tematiche di carattere economico, finanziario, formativo od occupazionale strettamente relative al settore di interesse.
Note:
1 Lettera f bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 39, L. R. 11/2011
Art. 18
 Interventi regionali di sostegno
1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui al comma 1, lettera b bis), nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), con i seguenti limiti e modalità, da attestare secondo la modulistica approvata con decreto dal Direttore centrale attività produttive:
a) presentazione della domanda entro il 30 ottobre 2011;
b) documentazione di spesa e dei costi sostenuti per il progetto corredata di relazione sull'attività svolta;
(4)
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, L. R. 3/1993
2 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 168, comma 1, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
3 Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 2, comma 40, lettera a), L. R. 11/2011
4 Comma 1 bis aggiunto da art. 2, comma 40, lettera b), L. R. 11/2011
5 Comma 2 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
6 Comma 3 abrogato da art. 2, comma 40, lettera c), L. R. 11/2011
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013
Art. 20

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 94, comma 1, lettera f), L. R. 4/2013
CAPO VII
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
Art. 21
 Programma regionale
della promozione commerciale all' estero
1. La Regione, nell' ambito del programma regionale di politica industriale, predispone il programma regionale della promozione commerciale all' estero di cui all' articolo 2.
2. Con detto programma l' Amministrazione regionale persegue lo scopo di coordinare in un contesto unitario le azioni promozionali di enti pubblici e di organismi operanti in questo settore, destinatari di contribuzioni regionali e di promuovere la presenza nei Paesi esteri delle imprese operanti nel Friuli - Venezia Giulia, con l' obiettivo primario di favorire l' impostazione di rapporti commerciali con detti mercati e di contribuire al loro ampliamento.
3. In particolare il programma:
a) indica, in un quadro unitario, l' insieme delle linee strategiche dell' attività promozionale nei diversi comparti nei quali si esplica la presenza all' estero della realtà economica regionale, anche avvalendosi di enti, istituti e organismi che concorrono alla promozione commerciale all' estero;
b) definisce, con la collaborazione delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, il programma delle azioni e delle iniziative destinate a promuovere l' esportazione di beni e servizi prodotti nel Friuli - Venezia Giulia, sentiti i consorzi e le società consortili operanti nel settore a livello regionale;
c) valorizza la presenza delle imprese regionali all' estero attraverso il coordinamento delle iniziative promozionali delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dei consorzi e delle società consortili e dei programmi pluriennali di penetrazione commerciale delle imprese di cui al Capo VIII;
d) definisce, in coerenza con il disegno di progressiva specializzazione merceologica delle manifestazioni fieristiche promosse dagli enti operanti in regione, un programma articolato delle manifestazioni stesse e delle attività ad esse collegate, da realizzarsi oltre che nella regione Friuli - Venezia Giulia nei Paesi esteri, con particolare riguardo a quelli extracomunitari, favorendo la collaborazione tra gli enti fieristici predetti nella realizzazione di programmi e nella gestione dei servizi comuni.
Art. 22

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 7/2003
CAPO VIII
 Interventi per l'internazionalizzazione delle imprese
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 18/2003 , a seguito della sostituzione del Capo VIII ad opera dell'articolo medesimo.
CAPO IX
 Modifiche della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3
e successive modifiche ed integrazioni
Art. 28

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 6, comma 6, L. R. 18/2003
CAPO X
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
CAPO XI
Art. 34
1.
L' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come sostituito dall' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali che intendono attivare o modificare processi ed impianti produttivi al fine di ridurre la quantità o la pericolosità dei reflui, rifiuti ed emissioni prodotti o l' inquinamento acustico o di migliorare qualitativamente l' ambiente di lavoro, contributi fino al quaranta per cento della spesa riconosciuta ammissibile.
2. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi per gli interventi finalizzati al recupero, riciclaggio e riutilizzo delle sostanze adoperate nelle attività produttive o residuate dalle medesime, ivi comprese quelle relative alle imprese agricole e per favorire le iniziative di depurazione, raccolta, trattamento e smaltimento delle sostanze nelle attività stesse utilizzate o residuate, nella stessa misura di cui al comma 1 della spesa riconosciuta ammissibile:
a) per interventi di adeguamento di impianti di depurazione e di pretrattamento, ivi compresi quelli in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, atti a rendere gli scarichi idrici rispondenti ai limiti della legge 10 maggio 1976, n. 19, recante << Norme per la tutela delle acque dell' inquinamento >> e per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento o recupero dei fanghi di risulta dei processi depurativi. L' obiettivo del disinquinamento idrico può essere perseguito anche mediante pretrattamenti o recuperi delle sostanze utilizzate nel ciclo produttivo;
b) per la realizzazione o l' adeguamento di strutture di raccolta, trattamento, smaltimento, recupero o riutilizzo di sostanze adoperate nel ciclo produttivo o residuate dal medesimo di rifiuti comunque residuati e di interventi finalizzati alla riduzione dell' inquinamento acustico.

3. Con il termine << adeguamento >> di cui alle lettere a) e b) del comma 2, si intende ogni modifica o integrazione finalizzata all' ottimizzazione funzionale del processo di depurazione o trattamento.
4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche a favore di iniziative promosse da cooperative, società miste o di tipo consortile tra imprese ed enti pubblici. >>.

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 10, L. R. 18/2003 , a decorrere dalla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come previsto dall'art. 77 della medesima legge.
CAPO XII
 Provvedimenti per le piccole imprese edili
Art. 41
 Costituzione di un fondo speciale
presso la Friulia Factor SpA
1. Per le finalità di cui all' articolo 39, l' Amministrazione regionale è autorizzata a costituire presso la Friulia Factor SpA un fondo speciale, del quale affida la gestione con rapporto di mandato alla predetta società con contabilità separata. A tal fine l' Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a stipulare con la Friulia Factor SpA una convenzione, per il conferimento del mandato, per la disciplina delle modalità di funzionamento e di utilizzazione del fondo speciale, e per la determinazione del valore massimo unitario nonché di quello annuo delle operazioni consentite per ogni singola impresa e del regime dei tassi da applicare; in tale convenzione sono altresì specificate le modalità per il rimborso delle spese e della remunerazione degli oneri inerenti all' amministrazione del fondo stesso.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, conferisce alla Friulia Factor SpA mandato di provvedere, mediante prelievo dal fondo speciale, ad attuare gli interventi di cui all' articolo 39.
4. Ad avvenuta attuazione degli interventi di cui all' articolo 39, l' Assessore alle finanze, con proprio decreto, dispone la cessazione del fondo e stabilisce le disposizioni concernenti la liquidazione del medesimo.
CAPO XIV
 Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 1, L. R. 8/1993
2 Comma 3 sostituito da art. 6, comma 2, L. R. 8/1993
3 Parole aggiunte al comma 4 da art. 6, comma 3, L. R. 8/1993
4 Parole aggiunte al comma 5 da art. 6, comma 4, L. R. 8/1993
5 Parole sostituite al comma 7 da art. 6, comma 5, L. R. 8/1993
6 Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale, previsto dal presente articolo, dura in carica sino alla nomina del nuovo Comitato come previsto dall' articolo 10 della L.R. 26/95.
7 Articolo sostituito da art. 10, comma 1, L. R. 26/1995
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, comma 1, L. R. 18/2004
9 Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 26/2005 . Il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale rimane in carica fino alla nomina del Comitato tecnico consultivo per le politiche economiche di cui all'art. 15, c. 2, L.R. 26/2005.
CAPO XV
 Norme transitorie finali
Art. 44
2. La lettera a) del primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 74, è sostituita dalla seguente lettera:
<< a) finanziamenti e contributi straordinari per l' attuazione di programmi concernenti l' impianto e l' allestimento di comprensori fieristici ai sensi del Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e della legge regionale 11 giugno 1973, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compreso l' acquisto delle aree e degli immobili da destinare ai comprensori medesimi; >>.

Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 46
 Analisi degli effetti degli incentivi regionali
1. Ai fini dell' analisi della coerenza degli obiettivi aziendali con le indicazioni del Programma regionale di politica industriale le imprese beneficiarie delle agevolazioni previste dalla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, sono tenute a presentare alla Direzione regionale dell' industria, ad avvenuta ultimazione degli investimenti, una relazione sull' iniziativa con particolare riferimento agli effetti prodotti dall' intervento sulla situazione economico - finanziaria, occupazionale e di mercato dell' azienda.
Art. 47
 Adempimenti delle imprese
1. Le imprese che richiedono le agevolazioni di cui alla legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, devono presentare, a corredo dell' istanza di intervento, oltre al bilancio dell' ultimo esercizio finanziario, una dichiarazione firmata dal legale rappresentante nonché dal presidente del collegio sindacale, ove esso esista, concernente l' esposizione debitoria dell' azienda distinta per categoria di creditori, aggiornata alla data della domanda stessa.
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 1, L. R. 8/1993
2 Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.